Art. 7.
(Presupposti e condizioni
per l'accesso al Fondo).

      1. Ha diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, la persona offesa che non ha potuto conseguire il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato ovvero la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile e di difesa, quando è deceduto o, successivamente alla sentenza irrevocabile di condanna, si è sottratto all'adempimento delle obbligazioni civili o è rimasto ignoto o è stato prosciolto per prescrizione l'autore dei seguenti reati consumati:

          a) devastazione, saccheggio e strage allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, di cui all'articolo 285 del codice penale;

          b) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-bis del codice penale;

          c) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

          d) omicidio, di cui all'articolo 575 del codice penale o omicidio aggravato, di cui agli articoli 576 e 577 del medesimo codice;

          e) lesioni personali gravissime, aggravate dall'uso delle armi, di cui agli articoli 582, 583 e 585 del codice penale;

          f) omicidio preterintenzionale, di cui agli articoli 584 e 585 del codice penale;

          g) violenza sessuale, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale;

          h) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630 del codice penale.

 

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      2. L'elargizione è concessa a domanda della persona offesa ovvero, in caso di morte della persona offesa, di uno dei soggetti indicati al comma 4.
      3. La domanda per l'elargizione deve essere presentata allo sportello di cui all'articolo 10, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data del deposito della sentenza irrevocabile o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 8, comma 7, lettera a).
      4. Se, in conseguenza dei delitti previsti al comma 1, la persona offesa perde la vita, l'accesso al Fondo è concesso, secondo le statuizioni della sentenza di condanna:

          a) al coniuge e ai figli;

          b) ai genitori;

          c) ai fratelli e alle sorelle;

          d) al convivente more uxorio e agli altri soggetti indicati all'articolo 1, comma 2, se conviventi nei tre anni precedenti la morte.

      5. Fermo restando l'ordine indicato al comma 4, nell'ambito delle categorie di soggetti previste dalle lettere a), b) e c) del medesimo comma, l'elargizione è ripartita, in caso di concorso di più soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime previste dal codice civile, alle medesime condizioni stabilite per la persona deceduta.
      6. L'elargizione è rifiutata o, se concessa, è revocata:

          a) se si accerta l'insussistenza dei presupposti della stessa;

          b) se si accerta che la persona offesa o uno dei superstiti indicati al comma 4 ha concorso alla commissione del reato che dà accesso al Fondo ovvero di reati che siano connessi con il medesimo ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

          c) se nei confronti della persona offesa o dei superstiti indicati al comma 4, alla data di presentazione della domanda, è in corso un procedimento o è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna

 

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per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero è in corso un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o è stata applicata in via definitiva una misura di prevenzione personale prevista dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, diversa dall'avviso orale, o una misura di prevenzione personale prevista dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

          d) se l'elargizione ottenuta è destinata dall'avente diritto a finalità contrarie al buon costume o all'ordine pubblico.

      7. L'elargizione è revocata in tutto o in parte se, dopo la sua concessione, sono effettuati per il medesimo danno risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o di amministrazioni pubbliche.